Queste le decisioni del giudice sportivo, relativi alle società, dopo la prima giornata di campionato:

- Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'interno dell'area di rigore, due bottigliette di plastica semi-piene; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

- Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

- Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, fatto esplodere nel proprio settore due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Sezione: Notizie / Data: Mar 21 agosto 2018 alle 16:15
Autore: Davide Marchiol
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