Udinese-Lecce, nessuna sanzione per aver introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico
Nessuna sanzione per l'Udinese dopo che i suoi sostenitori hanno introdotto nello Stadio ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala.
A deliberarlo è il Giudice Sportivo, nel consueto comunicato nel quale vengono decretate eventuali sanzioni alle società e ufficializzate le ammonizioni della giornata di campionato. Questo quanto deliberato:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata i sostenitori delle Società Cremonese, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di 2000€, invece, alla Juventus - prossima avversaria dell'Udinese - per "avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".